Mese: Marzo 2020
Sospensione accertamenti fiscali e verifiche
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con il comunicato stampa del 12 marzo 2020, ha sospeso le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario.
Con la newsletter di oggi andiamo a vedere quali sono le direttive da seguire a seguito del comunicato stampa del 12 marzo, del Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo, del DPCM 9 marzo 2020 n. 14 e del DPCM 11 marzo 2020.
Comunicato stampa del 12 marzo 2020
Il comunicato stampa del 12 marzo 2020, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini a seguito del DPCM dell’11 marzo 2020 per il contrasto della diffusione del Coronavirus (COVID-19), prevede lo “stop delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”.
Anche il comandante della Guardia di Finanza del Terzo Reparto, con una circolare dell’11 marzo 2020 prot. n. 73943/2020, sospende fino alla fine dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), tutte le verifiche, i controlli fiscali e in materia di lavoro (ad eccezione dei casi urgenti), i controlli strumentali e antiriciclaggio.
Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo 2020
Lo scorso 2 marzo, il governo ha approvato il decreto- legge n.9/2020, in cui proroga alcune delle scadenze del calendario fiscale per l’anno in corso.
Possono usufruire della proroga delle scadenze non solo i residenti nelle zone rosse e limitrofe ma tutto il territorio italiano.
Gli adempimenti che hanno subito la proroga delle scadenze sono:
- Certificazione Unica: è possibile trasmettere la Certificazione Unica 2020, anno imposta 2019, fino al 31 marzo 2020
- Comunicazione Spese edilizie condominiali e Spese funebri: il termine ultimo per i contribuenti di inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata fino al 31 marzo 2020
- Dichiarazione precompilata: il termine del 15 aprile, per verificare la dichiarazione precompilata disponibile sul portale web dedicato, è stato posticipato al 5 maggio 2020
- Dichiarazione 730: i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, possono presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2020
L’erogazione del rimborso non subirà nessun ritardo poiché avverrà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo a quello di liquidazione del modello.
Per i soggetti residenti nei comuni della “zona rossa”, il decreto ha previsto anche la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti tra cui:
- Sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento, rottamazione-ter e stralcio proroga
- Sospensione pagamento bollette di acqua, gas ed energia elettrica
- Sospensione di 12 mesi dei ratei dei mutui
- Sospensione del pagamento dei diritti camerali
DPCM 9 marzo 2020, n. 14
Dal 10 marzo e fino al prossimo 3 aprile è in vigore il DPCM 9 marzo 2020 n. 14, annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
Il DPCM decreta misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19), da adottare in tutto il territorio nazionale.
È stato esteso a tutto il territorio italiano il divieto di spostamento se non per:
- motivi di lavoro
- gravi esigenze familiari
- motivi sanitari
Eventuali spostamenti devono essere comprovati e giustificati con apposita autocertificazione.
Coloro che trasgrediscono le misure decretate, sono puniti ai fini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
DPCM 11 marzo 2020, n. 14
Con il DPCM 11 marzo 2020, il Presidente del consiglio ha comunicato la sospensione di tutte le attività commerciali, fatta eccezione le attività di vendita di generi alimentali di prima necessita, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, i mercati, i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie e pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.
Le disposizioni del presente DPCM sono efficaci dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020.
Modifica calendario scadenze fiscali 2020
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID–19) sono state prorogate alcune scadenze del calendario fiscale per l’anno 2020.
Con la newsletter di oggi vediamo insieme quali sono gli adempimenti che hanno subito la proroga della scadenza.
Decreto Legge 9/2000 del 2 marzo
Il decreto approvato dal Governo riguarda non solo i residenti nelle zone rosse e limitrofe ma tutta l’Italia.
Parte delle scadenze prorogate anticipano alcune delle novità previste dal decreto collegato alla manovra 2020, quindi resteranno stabili anche nel 2021. In altri casi le scadenze fiscali torneranno ad essere quelle previste fino ad oggi.
1. Certificazione Unica
Il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere la “Certificazione Unica 2020 anno imposta 2019” slitta dal 7 marzo 2020 al 31 marzo 2020.
I sostituti d’imposta devono, quindi, trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro lo stesso giorno di scadenza.
La certificazione unica può essere trasmessa:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e successive modificazioni.
Nel corso dell’anno prossimo questa scadenza cambia di nuovo, in seguito alle modifiche previste dal decreto fiscale collegato all’art. 16-bis del Dl 124/2019, e la scadenza per la consegna della Certificazione Unica verrà segnata al 16 marzo.
2. Comunicazione Spese edilizie e Comunicazione Spese Funebri
La comunicazione Spese edilizie condominiali e la comunicazione Spese Funebri hanno la possibilità di inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata fino al 31 marzo 2020.
La scadenza originaria era fissata al 28 febbraio 2020.
3. Dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia
Fino allo scorso anno, il contribuente trovava disponibile, a partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sul portale web dedicato, quest’anno il termine ultimo è stato posticipato al 5 maggio 2020.
4. Dichiarazione 730
Quest’anno la dichiarazione 730 anno imposta 2019 va presentata entro il 30 settembre 2020. La scadenza precedentemente prevista era il 23 luglio e per le novità inserite nel collegato fiscale resterà immutato anche per i prossimi anni, quindi con presentazione della dichiarazione 730 entro il 30 settembre.
Nessun ritardo riguarderà l’erogazione dei rimborsi in busta paga o nel cedolino dello stipendio, poiché il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello.
Ad esempio, chi presenterà la dichiarazione 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a debito o a credito) nella retribuzione di giugno o, al più tardi, nella retribuzione di luglio.
Sospensione versamenti per soggetti residenti nella “zona rossa”
Inoltre, per i soggetti residenti nei comuni della cosiddetta “zona rossa” è prevista anche la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti.
- Sospensione versamenti in scadenza nel periodo comprese fra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 relativi a:
- cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di addebito, emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- atti di accertamento esecutivi, emessi dagli enti locali;
- Rottamazione-ter e saldo e stralcio proroga al 31 maggio 2020;
- Sospensione pagamento bollette di acqua, gas ed energia elettrica fino al 30 aprile 2020;
- Sospensione di 12 mesi dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- Sospensione del pagamento dei diritti camerali
DPCM 9 MARZO 2020, n. 14
Lo scorso 9 marzo, il Presidente del Consiglio ha annunciato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 9 marzo 2020 n. 14 che è entrato in vigore il 10 marzo fino al 3 aprile 2020.
Il nuovo decreto legge detta le misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da applicare su tutto il territorio nazionale.
È stato esteso in tutto il territorio nazionale il divieto di spostamento se non per motivi comprovati e giustificati con apposita autocertificazione, utilizzando i modelli resi disponibili dalle forze di polizia. I motivi possono essere:
- Motivi di lavoro
- Gravi esigenze familiari
- Motivi sanitari
Coloro che trasgrediscono le misure decretare sono puniti ai fini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Depositi fiscali IVA: registrazione delle operazioni di vendita
I depositi fiscali IVA sono stati introdotti in Italia con l’art. 50-bis del DL 331/1993, convertito con modificazioni con la Legge n. 427 del 29 ottobre 1993: a decorrere dal 1° aprile 2017 sono entrate in vigore le novità previste dall’art. 4 del DL 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016.
Un deposito IVA è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce non destinata alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi, è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA.
Il deposito IVA ha come obiettivo il differimento del pagamento dell’IVA, in quanto l’assolvimento della stessa non si ha nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).
Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
- gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta;
- le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
- le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
- le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempre che, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
- il trasferimento di beni in altro deposito IVA.
Contabilità: Credito d’imposta 4.0: addio al super / iper ammortamento
Contabilità: Credito d’imposta 4.0: addio al super / iper ammortamento
Al posto del super e iper ammortamento, con la legge di bilancio 2020 è stato introdotto il nuovo credito di imposta per l’industria 4.0, ma in cosa consiste? Scopriamolo assieme!
Credito d’imposta 4.0
Innanzitutto è bene ricordare che il credito d’imposta per l’industria 4.0 può essere richiesto da tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Per poter usufruire di questa misura, le imprese in questione devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate, appunto, nel territorio dello Stato. Questo è possibile a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a patto che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine venga accettato dal venditore e si paghi un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
A tal proposito, inoltre, dovete sapere che sono oggetto di agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi; strumentali all’esercizio d’impresa;
tenendo in considerazione le stesse eccezioni previste per il super e l’iper ammortamento.
In questi casi, ricordiamo, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, invece, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni ed è riconosciuto un credito d’imposta in riferimento alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per finire, per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in base al modello Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, poi, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, mentre per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali, il credito d’imposta è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
CU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020
Nuovo calendario per l’assistenza fiscale 2020 per effetto del coronavirus. E’ una delle disposizioni applicabili sull’intero territorio nazionale, contenute nel decreto legge n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo. Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU (le certificazioni uniche). Previste inoltre modifiche al calendario per la trasmissione del modello 730 precompilato, con l’aggiunta della nuova finestra del 30 settembre. Restano invece ferme le altre scadenze. In caso di trasmissione a settembre del prospetto di liquidazione, slitteranno conseguentemente i conguagli a debito o a credito.