Mese: Maggio 2020
Ingorgo scadenze fiscali
Le proroghe dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi a seguito del coronavirus sono
state costruite in modo da determinare un ingorgo di scadenze nei mesi di maggio, giugno e luglio
- Alla fitta agenda dei nuovi termini si aggiunge anche quella più impegnativa dell’anno, in
scadenza il 30.06.2020, ossia il versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il
1° acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi e Irap.
Molti dei versamenti in scadenza in marzo, aprile e maggio dovranno essere effettuati in unica
soluzione entro il 1.06.2020 o al massimo in 5 rate di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
L’ingorgo delle scadenze riguarda anche i pagamenti, in scadenza nel periodo dall’8.03 al 31.05.2020,
derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di
accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento
emessi dalle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. In questo caso, è chiesto
il pagamento in unica soluzione entro il 30.06.2020.
Un altro problema riguarda le rate della rottamazione-ter, in scadenza ordinaria al 28.02.2020, differite
al 1.06.2020, sovrapponendosi alle altre rate della rottamazione in agenda lo stesso giorno e questa
sovrapposizione peggiora la situazione. Inoltre, per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo
e stralcio, diversamente dalle altre definizioni agevolate della cosiddetta “pace fiscale”, non è previsto il
ravvedimento e il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. In questo caso, riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi con la presentazione della dichiarazione di
adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare
la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito.
Documenti per le richieste di finanziamenti
Da un’indagine condotta dall’Associazione italiana dottori commercialisti emerge un comportamento non
uniforme delle banche nell’evasione delle richieste dei finanziamenti a imprenditori e lavoratori autonomi,
in attuazione delle disposizioni del D.L. 23/2020. Questa discrezionalità si sostanzia nella richiesta di
dati conoscibili, come la visura camerale, di bilanci per imprese in contabilità semplificata o documenti
innovativi come il bilancio preliminare relativo al 2019.
Ripianamento delle perdite non obbligatorio
L’art. 6 D.L. 23/2020 ha previsto l’inapplicabilità dell’obbligo di ripianamento delle perdite che riducono il
capitale sociale oltre il terzo del suo ammontare o al di sotto del suo limite legale, come richiesto dal
Codice civile, registrate nel corso del 2020. Tuttavia, se la perdita del capitale è avvenuta in uno degli
esercizi chiusi anteriormente, la disapplicazione della disposizione civilistica non può essere invocata,
con il conseguente obbligo di convocazione dell’assemblea per la ricostituzione del capitale sociale nella
misura minima.
Agevolazioni per la mobilità sostenibile
Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che nel prossimo decreto legge sulle misure economiche
per l’emergenza da Covid-19 sarà previsto un buono mobilità di 200 euro per l’acquisto di biciclette,
anche a pedalata assistita, e monopattini, nonché nuove misure a favore dei residenti delle aree
metropolitane e delle città con più di 60.000 abitanti per riconvertirsi alla mobilità sostenibile.
Conversione in legge del decreto “Cura Italia”
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.04.2020 n. 110 la L. 24.04.2020 n. 27, di conversione del
D.L. 17.03.2020 n. 18, recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La legge è in vigore dal 30.04.2020.
Spese di sanificazione sempre con Iva esposta nella fattura emessa
La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 D.L. 18/2020,
convertito dalla L. 27/2020 pubblicata sulla G.U. del 29.04.2020, per le quali spetta un credito d’imposta
del 50%, può esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando l’intervento di sanificazione si
configura come prestazione di servizi.
Queste prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non,
con potenziale commistione nell’addebito, fra semplice pulizia (soggette a reverse charge) e
sanificazione (soggette ad iva esposta).
Occorre, pertanto, che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in fattura
con applicazione del regime di iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse
charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si
dovrà applicare il regime dell’Iva esposta in tutti i casi.
Oltre a determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, eventuali errori potranno rendere
incerta l’entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d’imposta.