Mese: Settembre 2021
Illegittima la riscossione prematura dell’Iva
È illegittima la riscossione prematura dell’Iva: gli Stati membri possono richiedere pagamenti anticipati
rispetto al termine di versamento dell’imposta, a condizione, però, che sia già divenuta esigibile. Non è,
invece, consentito imporre il pagamento prima ancora che si sia verificata l’esigibilità. Così la sentenza
della Corte di Giustizia Ue pronunciata il 9.09.2021 nella causa pregiudiziale C-855/19.
Scudo fiscale e accertamento
È legittimo l’accertamento sintetico a carico del contribuente senza la prova che lo scudo fiscale, per il
rientro dei capitali, copre i redditi non dichiarati. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza n.
24444 del 10.09.2021, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Tenuità del fatto per allontanamento nella pausa caffè
• La sentenza 29764/2021 della Corte di Cassazione, nell’ambito del pubblico impiego, precisa che
l’allontanamento dall’ufficio per la pausa caffè, senza timbratura del cartellino, integra il reato di falsa
attestazione della presenza (art. 55-quinquies, D. Lgs. 165/2001), anche se è stato commesso una volta
sola, tranne che si dimostri la tenuità del fatto, ossia i seguenti aspetti:
– la mancanza è una sola;
– ha determinato effetti di lieve entità;
– modalità di condotta tali, da consentire il giudizio della lieve entità.
• Maturano le condizioni per l’aggravante del ruolo di pubblico ufficiale, anche se si tratta di circostanza
non strettamente collegata all’esercizio delle attività; la condotta determina inoltre maturazione del danno
all’immagine.
Indirizzo inesistente e termini per la notifica
• La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3436/8/2021, ha affermato che se la
prima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendente
dalle Entrate, come l’inesistenza dell’indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l’indirizzo
corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica,
quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile.
Fatture soggettivamente inesistenti e frode Iva
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 3459/8 depositata lo scorso 8.07.202,
è tornata ad affrontare il tema delle fatture soggettivamente inesistenti, confermando il principio per cui
l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva “fittizietà” del fornitore, ma anche
la consapevolezza del destinatario che l’operazione compiuta si inseriva in una evasione Iva.
• La prova può essere fornita, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione, in base a elementi
oggettivi, circostanziati e specifici che il cessionario sapeva (o avrebbe dovuto sapere) dell’inesistenza
del contraente.
Rappresentante fiscale per cessioni di opere d’arte
• L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 956-2163/2021 (inedita), ha affermato che è necessario
l’intervento del rappresentante fiscale nominato in Italia da un rivenditore estero per le cessioni di opere
d’arte che ricadono nello speciale regime del margine. Questo vale per le vendite realizzate all’interno
dell’Unione Europea, sia in Italia sia verso altri Stati comunitari, tanto nei confronti di soggetti passivi
quanto nei confronti di privati.
• Il caso esaminato riguarda un soggetto nazionale che svolge il ruolo di rappresentante fiscale di un
operatore extracomunitario attivo come mercante d’arte in ambito internazionale.
Nuovi strumenti per combattere la crisi d’impresa
Con la pubblicazione del D.L. 118/2021 è stata anticipata l’entrata in vigore, con alcune modifiche, di
alcuni istituti del Codice della crisi (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, accordi agevolati e
convenzioni in moratoria). Gli accordi ad efficacia estesa e le convenzioni di moratoria potranno
riguardare tutte le tipologie di creditori.
• Gli accordi agevolati, invece, non erano previsti dalla legge fallimentare. Rispetto agli accordi ordinari, è
sufficiente una percentuale di creditori aderenti pari al 30%, con determinati requisiti.
• Le novità sono già operative dal 25.08.2021, ma possono essere applicate solamente alle nuove
procedure
Contabilizzazione dei bonus fiscali
I bonus fiscali introdotti dal Governo devono essere contabilizzati secondo le regole dei principi
contabili. Innanzitutto, deve essere seguito il principio di competenza per la collocazione in
bilancio.
• In seguito, tutte le imposte, con segno dare e avere, confluiscono nella voce 20, compresi i crediti
di imposta se la legge li definisce tali. Al contrario, se la legge definisce un bonus “contributo”,
questo deve confluire nella voce A5 del conto economico e impatta sul valore della produzione.
Nuova sospensione della riscossione
Dopo le numerose richieste, il Governo ha allo studio una nuova sospensione della riscossione,
con la possibilità di una rottamazione-quater e una nuova sospensione degli obblighi di
accantonamento per i pignoramenti presso terzi.
• La sospensione dovrebbe riguardare le cartelle esattoriali riferite al periodo emergenziale
pandemico.
Utilizzo in unica quota credito d’imposta acquisto beni strumentali
Non sussistono più particolari problemi per l’utilizzo in un’unica quota annuale del credito
d’imposta per l’acquisto di beni materiali ordinari, stante l’eliminazione di qualsivoglia soglia di
ricavi o compensi. In tal caso, una volta verificata l’entrata in funzione del bene (che governa
anche l’inizio della deduzione delle quote di ammortamento), il credito d’imposta può essere
utilizzato anche immediatamente nell’arco dello stesso anno solare (ferma restando la possibilità
di utilizzarlo anche negli esercizi successivi in assenza di capienza).
• Rimane, invece, il limite dei ricavi non superiori a euro 5 milioni per l’utilizzo in un’unica quota
annuale del credito d’imposta riferito all’acquisto di beni immateriali “ordinari” (ossia non
Industria 4.0).