Categoria: Fisco
Ingorgo scadenze fiscali
Le proroghe dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi a seguito del coronavirus sono
state costruite in modo da determinare un ingorgo di scadenze nei mesi di maggio, giugno e luglio
- Alla fitta agenda dei nuovi termini si aggiunge anche quella più impegnativa dell’anno, in
scadenza il 30.06.2020, ossia il versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il
1° acconto per il 2020, in relazione ai modelli Redditi e Irap.
Molti dei versamenti in scadenza in marzo, aprile e maggio dovranno essere effettuati in unica
soluzione entro il 1.06.2020 o al massimo in 5 rate di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
L’ingorgo delle scadenze riguarda anche i pagamenti, in scadenza nel periodo dall’8.03 al 31.05.2020,
derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di
accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento
emessi dalle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. In questo caso, è chiesto
il pagamento in unica soluzione entro il 30.06.2020.
Un altro problema riguarda le rate della rottamazione-ter, in scadenza ordinaria al 28.02.2020, differite
al 1.06.2020, sovrapponendosi alle altre rate della rottamazione in agenda lo stesso giorno e questa
sovrapposizione peggiora la situazione. Inoltre, per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo
e stralcio, diversamente dalle altre definizioni agevolate della cosiddetta “pace fiscale”, non è previsto il
ravvedimento e il mancato pagamento di una rata cancella i benefici. In questo caso, riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi con la presentazione della dichiarazione di
adesione, e prosegue l’attività di riscossione dell’importo originario del debito, senza cioè considerare
la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito.
Documenti per le richieste di finanziamenti
Da un’indagine condotta dall’Associazione italiana dottori commercialisti emerge un comportamento non
uniforme delle banche nell’evasione delle richieste dei finanziamenti a imprenditori e lavoratori autonomi,
in attuazione delle disposizioni del D.L. 23/2020. Questa discrezionalità si sostanzia nella richiesta di
dati conoscibili, come la visura camerale, di bilanci per imprese in contabilità semplificata o documenti
innovativi come il bilancio preliminare relativo al 2019.
Ripianamento delle perdite non obbligatorio
L’art. 6 D.L. 23/2020 ha previsto l’inapplicabilità dell’obbligo di ripianamento delle perdite che riducono il
capitale sociale oltre il terzo del suo ammontare o al di sotto del suo limite legale, come richiesto dal
Codice civile, registrate nel corso del 2020. Tuttavia, se la perdita del capitale è avvenuta in uno degli
esercizi chiusi anteriormente, la disapplicazione della disposizione civilistica non può essere invocata,
con il conseguente obbligo di convocazione dell’assemblea per la ricostituzione del capitale sociale nella
misura minima.
Agevolazioni per la mobilità sostenibile
Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato che nel prossimo decreto legge sulle misure economiche
per l’emergenza da Covid-19 sarà previsto un buono mobilità di 200 euro per l’acquisto di biciclette,
anche a pedalata assistita, e monopattini, nonché nuove misure a favore dei residenti delle aree
metropolitane e delle città con più di 60.000 abitanti per riconvertirsi alla mobilità sostenibile.
Conversione in legge del decreto “Cura Italia”
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.04.2020 n. 110 la L. 24.04.2020 n. 27, di conversione del
D.L. 17.03.2020 n. 18, recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La legge è in vigore dal 30.04.2020.
Spese di sanificazione sempre con Iva esposta nella fattura emessa
La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 D.L. 18/2020,
convertito dalla L. 27/2020 pubblicata sulla G.U. del 29.04.2020, per le quali spetta un credito d’imposta
del 50%, può esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando l’intervento di sanificazione si
configura come prestazione di servizi.
Queste prestazioni possono essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non,
con potenziale commistione nell’addebito, fra semplice pulizia (soggette a reverse charge) e
sanificazione (soggette ad iva esposta).
Occorre, pertanto, che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in fattura
con applicazione del regime di iva esposta e separatamente le prestazioni di pulizia, in regime di reverse
charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.
Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si
dovrà applicare il regime dell’Iva esposta in tutti i casi.
Oltre a determinare effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, eventuali errori potranno rendere
incerta l’entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d’imposta.
Udienze penali da remoto
Nella bozza del nuovo decreto legge è previsto che il collegamento da remoto per lo svolgimento delle
udienze penali, che D.L. 18/2020 prevedeva come modalità ordinaria di svolgimento delle udienze, non
potrà applicarsi se non con il consenso delle parti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza
o in camera di consiglio.
Proroga adempimenti fiscali 2020
L’art. 62 comma 1, D.L. 18/2020, cosiddetto decreto “Cura Italia”, sospende gli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.
Andiamo ad elencare quali sono gli adempimenti che hanno subito la proroga al 30 giugno senza l’applicazione di sanzioni.
La sospensione riguarda tutti i soggetti identificati nel territorio italiano, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2019.
Dichiarazione IVA 2020
A causa dell’emergenza coronavirus (Covid-19), è possibile presentare la dichiarazione IVA 2020 anno imposta 2019 entro martedì 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni.
Di conseguenza, slitta di 90 giorni anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione tardiva, scadendo quindi il 28 settembre 2020 e non più il 29 luglio.
Prorogato anche il termine per la presentazione di una eventuale dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998.
Comunicazione Liquidazione Periodica IVA – I° trimestre 2020
Anche l’invio telematico della comunicazione liquidazione periodica iva relativa al 1° trimestre 2020, in scadenza il 1° giugno 2020 (visto che il 31 maggio quest’anno cade di domenica) è stato prorogato al 30 giugno 2020.
Modello IVA TR – I° trimestre 2020
Anche la presentazione del modello IVA TR relativo al primo trimestre 2020 risulta fra gli adempimenti che hanno subito la proroga al 30 giugno 2020, quindi non più il 30 aprile come fissato originariamente.
Il modello Iva TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.
Esterometro – I° trimestre 2020
La scadenza fissata al 30 aprile per la trasmissione dell’esterometro relativo al primo trimestre 2020 è stata posticipata al 30 giugno 2020.
Ricordiamo che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 124/2015 definendo che a decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono trimestralmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Quindi, per l’anno 2020, le scadenze per l’invio dell’esterometro sono fissate per:
- 30 aprile 2020 (prorogato al 30 giugno 2020, causa Covid 19) -> 1° trimestre;
- 31 luglio 2020 -> 2° trimestre
- 31 ottobre 2020 -> 3° trimestre
- 31 gennaio 2021 -> 4° trimestre
Modelli Intra
Il comunicato stampa del 20 marzo 2020 della Direzione delle Dogane, ha confermato la proroga della scadenza della presentazione telematica al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni, dei modelli Intrastat di cui all’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge 427/1993.
La sospensione riguarda l’invio dei modelli che normalmente devono essere trasmessi all’Agenzia delle dogane entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, tra cui:
- Intra- 1bis; relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni
- Intra- 2bis; relativo agli acquisti intracomunitari di beni
- Intra- 1quater; relativo ai servizi resi
- Intra- 2 quater; relativo ai servizi ricevuti
Sospensione accertamenti fiscali e verifiche
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con il comunicato stampa del 12 marzo 2020, ha sospeso le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario.
Con la newsletter di oggi andiamo a vedere quali sono le direttive da seguire a seguito del comunicato stampa del 12 marzo, del Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo, del DPCM 9 marzo 2020 n. 14 e del DPCM 11 marzo 2020.
Comunicato stampa del 12 marzo 2020
Il comunicato stampa del 12 marzo 2020, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini a seguito del DPCM dell’11 marzo 2020 per il contrasto della diffusione del Coronavirus (COVID-19), prevede lo “stop delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”.
Anche il comandante della Guardia di Finanza del Terzo Reparto, con una circolare dell’11 marzo 2020 prot. n. 73943/2020, sospende fino alla fine dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), tutte le verifiche, i controlli fiscali e in materia di lavoro (ad eccezione dei casi urgenti), i controlli strumentali e antiriciclaggio.
Decreto Legge 9/2020 del 2 marzo 2020
Lo scorso 2 marzo, il governo ha approvato il decreto- legge n.9/2020, in cui proroga alcune delle scadenze del calendario fiscale per l’anno in corso.
Possono usufruire della proroga delle scadenze non solo i residenti nelle zone rosse e limitrofe ma tutto il territorio italiano.
Gli adempimenti che hanno subito la proroga delle scadenze sono:
- Certificazione Unica: è possibile trasmettere la Certificazione Unica 2020, anno imposta 2019, fino al 31 marzo 2020
- Comunicazione Spese edilizie condominiali e Spese funebri: il termine ultimo per i contribuenti di inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata fino al 31 marzo 2020
- Dichiarazione precompilata: il termine del 15 aprile, per verificare la dichiarazione precompilata disponibile sul portale web dedicato, è stato posticipato al 5 maggio 2020
- Dichiarazione 730: i contribuenti che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, possono presentare la dichiarazione entro il 30 settembre 2020
L’erogazione del rimborso non subirà nessun ritardo poiché avverrà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo a quello di liquidazione del modello.
Per i soggetti residenti nei comuni della “zona rossa”, il decreto ha previsto anche la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti tra cui:
- Sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito, atti di accertamento, rottamazione-ter e stralcio proroga
- Sospensione pagamento bollette di acqua, gas ed energia elettrica
- Sospensione di 12 mesi dei ratei dei mutui
- Sospensione del pagamento dei diritti camerali
DPCM 9 marzo 2020, n. 14
Dal 10 marzo e fino al prossimo 3 aprile è in vigore il DPCM 9 marzo 2020 n. 14, annunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
Il DPCM decreta misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid-19), da adottare in tutto il territorio nazionale.
È stato esteso a tutto il territorio italiano il divieto di spostamento se non per:
- motivi di lavoro
- gravi esigenze familiari
- motivi sanitari
Eventuali spostamenti devono essere comprovati e giustificati con apposita autocertificazione.
Coloro che trasgrediscono le misure decretate, sono puniti ai fini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
DPCM 11 marzo 2020, n. 14
Con il DPCM 11 marzo 2020, il Presidente del consiglio ha comunicato la sospensione di tutte le attività commerciali, fatta eccezione le attività di vendita di generi alimentali di prima necessita, sia nell’ambito della media e grande distribuzione.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Deve essere, in ogni caso, garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, i mercati, i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie e pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.
Le disposizioni del presente DPCM sono efficaci dal 12 marzo fino al 25 marzo 2020.
Modifica calendario scadenze fiscali 2020
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID–19) sono state prorogate alcune scadenze del calendario fiscale per l’anno 2020.
Con la newsletter di oggi vediamo insieme quali sono gli adempimenti che hanno subito la proroga della scadenza.
Decreto Legge 9/2000 del 2 marzo
Il decreto approvato dal Governo riguarda non solo i residenti nelle zone rosse e limitrofe ma tutta l’Italia.
Parte delle scadenze prorogate anticipano alcune delle novità previste dal decreto collegato alla manovra 2020, quindi resteranno stabili anche nel 2021. In altri casi le scadenze fiscali torneranno ad essere quelle previste fino ad oggi.
1. Certificazione Unica
Il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere la “Certificazione Unica 2020 anno imposta 2019” slitta dal 7 marzo 2020 al 31 marzo 2020.
I sostituti d’imposta devono, quindi, trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro lo stesso giorno di scadenza.
La certificazione unica può essere trasmessa:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e successive modificazioni.
Nel corso dell’anno prossimo questa scadenza cambia di nuovo, in seguito alle modifiche previste dal decreto fiscale collegato all’art. 16-bis del Dl 124/2019, e la scadenza per la consegna della Certificazione Unica verrà segnata al 16 marzo.
2. Comunicazione Spese edilizie e Comunicazione Spese Funebri
La comunicazione Spese edilizie condominiali e la comunicazione Spese Funebri hanno la possibilità di inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata fino al 31 marzo 2020.
La scadenza originaria era fissata al 28 febbraio 2020.
3. Dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia
Fino allo scorso anno, il contribuente trovava disponibile, a partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sul portale web dedicato, quest’anno il termine ultimo è stato posticipato al 5 maggio 2020.
4. Dichiarazione 730
Quest’anno la dichiarazione 730 anno imposta 2019 va presentata entro il 30 settembre 2020. La scadenza precedentemente prevista era il 23 luglio e per le novità inserite nel collegato fiscale resterà immutato anche per i prossimi anni, quindi con presentazione della dichiarazione 730 entro il 30 settembre.
Nessun ritardo riguarderà l’erogazione dei rimborsi in busta paga o nel cedolino dello stipendio, poiché il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello.
Ad esempio, chi presenterà la dichiarazione 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a debito o a credito) nella retribuzione di giugno o, al più tardi, nella retribuzione di luglio.
Sospensione versamenti per soggetti residenti nella “zona rossa”
Inoltre, per i soggetti residenti nei comuni della cosiddetta “zona rossa” è prevista anche la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti.
- Sospensione versamenti in scadenza nel periodo comprese fra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 relativi a:
- cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di addebito, emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi, emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- atti di accertamento esecutivi, emessi dagli enti locali;
- Rottamazione-ter e saldo e stralcio proroga al 31 maggio 2020;
- Sospensione pagamento bollette di acqua, gas ed energia elettrica fino al 30 aprile 2020;
- Sospensione di 12 mesi dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- Sospensione del pagamento dei diritti camerali
DPCM 9 MARZO 2020, n. 14
Lo scorso 9 marzo, il Presidente del Consiglio ha annunciato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 9 marzo 2020 n. 14 che è entrato in vigore il 10 marzo fino al 3 aprile 2020.
Il nuovo decreto legge detta le misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da applicare su tutto il territorio nazionale.
È stato esteso in tutto il territorio nazionale il divieto di spostamento se non per motivi comprovati e giustificati con apposita autocertificazione, utilizzando i modelli resi disponibili dalle forze di polizia. I motivi possono essere:
- Motivi di lavoro
- Gravi esigenze familiari
- Motivi sanitari
Coloro che trasgrediscono le misure decretare sono puniti ai fini sanzionatori, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.