Conguaglio modello 730: rimborso o debito Irpef disponibile online
Conguaglio modello 730: rimborso o debito Irpef disponibile online
In seguito al messaggio numero 2652 dell’11 luglio 2019 sono state introdotte delle importanti novità per chi, avendo presentato il modello 730-4, ha indicato l’Inps come sostituto d’imposta. In particolare vi interesserà sapere che è online il servizio per poter verificare il rimborso o debito Irpef.
730/2019: INPS come sostituto d’imposta
Le novità del messaggio numero 2652 riguardano le persone che percepiscono una pensione o assegno di disoccupazione ed abbiano indicato l’Inps come soggetto destinato ad effettuare il conguaglio fiscale in seguito alla dichiarazione dei redditi.
Basta inoltre accedere alla propria area riservata sul sito dell’INPS per verificare i dati risultanti dal modello 730-4, sulla base dei dati inviati da CAF, Agenzia delle Entrate o professionisti. A tal proposito potrete verificare se ad agosto riceverete un rimborso Irpef, oppure vi verrà decurtato parte del debito dalla pensione o dalla disoccupazione,
A questo punto vediamo come viene definito il conguaglio a debito oppure a credito del modello 730 per chi ha deciso di mettere l’INPS come sostituto d’imposta. Ebbene, dovete sapere che viene determinato facendo riferimento ai dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si opti per la dichiarazione precompilata, oppure Caf o professionisti abilitati se si preferisce presentare il modello cartaceo tramite intermediario.
Quando non è possibile avere l’INPS come sostituto d’imposta
Una volta effettuato l’accesso alla propria area riservata, inoltre, è possibile visionare altri dati importanti, come ad esempio l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS dei dati contabili della propria dichiarazione dei redditi, i dettagli dei vari importi e conferma che il conguaglio verrà effettuato da parte dell’INPS.
A tal proposito ricordiamo che questo è possibile nel caso in cui vi sia un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730, mentre questo rapporto di sostituzione non è valido nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali come, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare.