Contabilità – Leasing operativo e leasing finanziario: basta differenze
Contabilità – Leasing operativo e leasing finanziario: basta differenze
A partire dal giorno 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 in materia di leasing, ma di cosa tratta e come funziona? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme!
Addio alle differenze tra leasing operativo e finanziario
Il 13 gennaio 2016 è stato pubblicato sul portale dello IASB, ovvero International Accounting Standards Board, il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 che andava a sostituire quanto disciplinato dallo IAS 17 in materia di Leasing. Questo nuovo principio è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, concedendo comunque la possibilità di adottarlo dal 1° gennaio 2018, purchè fossero rispettate determinate condizioni.
Ebbene, dovete sapere che grazie a questo nuovo principio viene posta definitivamente fine alla distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario, dando il via ad una nuova differenziazione, ovvero quella tra contratto di leasing e contratto di servizi. Una distinzione che deve essere effettuata al momento della prima iscrizione in bilancio, oltre ad essere ovviamente valutata ogni volta in cui si apportano modifiche al contratto.
In particolare, con il principio contabile internazionale IFRS 16 è stato introdotto il cosiddetto concetto del “right of use” (ROU). Quest’ultimo non è altro che il diritto di poter utilizzare il bene, presentandosi come uno degli aspetti principali da prendere in considerazione per poter distinguere un contratto di leasing da uno di servizio.
Contratto di leasing e contratto di servizio
Generalmente ci si trova di fronte ad un contratto di leasing nel momento in cui viene trasferito il diritto di controllare oppure utilizzare un asset godendone dei benefici economici, in base ad alcune modalità o condizioni ben definite. Tra questi, ad esempio, si annoverano la definizione di un determinato periodo di tempo, piuttosto che il pagamento di un corrispettivo.
L’oggetto del contratto, a sua volta, può essere identificato in modo diretto o indiretto nel contratto. Tuttavia, nel caso in cui sul locatore, ovvero il proprietario originario del bene, rimane il diritto di sostituire il bene con un altro, durante la durata del contratto, allora il locatario non è pienamente titolare del right of use sull’asset e si parla di contratto di servizio.
Questo fa capire che alla base del principio right of use vi sono due elementi importanti, ovvero il controllo e l’identificazione del bene. Il controllo conferisce il diritto di dirigere l’utilizzo del bene e di godere dei benefici economici, mentre l’identificazione fa riferimento all’indicazione esplicita del bene oggetto del contratto. Nel momento in cui manca, allora è sottinteso il diritto del locatore di poter sostituire il bene in qualsiasi momento.
Nel caso in cui in un contratto vi siano contemporaneamente il controllo e l’identificazione, allora si può parlare di right of use in capo al locatario e si tratta di un contratto di leasing. Al contrario, se con il contratto viene trasferito il controllo ma non viene esplicitamente identificato il bene, allora si tratta di un contratto di servizio.