Continuità aziendale e finanziamenti
La possibilità prevista dall’art. 7 del D.L. 23/2020 di redigere il bilancio sulla base del presupposto della
continuità aziendale per le società che presentavano tale presupposto prima della pandemia (sulla base
delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio) si lega all’art. 6 del decreto, che
sospende ogni obbligo di ricapitalizzazione dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dal
momento in cui si sono verificate le perdite.
Tali disposizioni consentono agli amministratori di continuare ad operare in continuità nel tempo
necessario per accedere alla liquidità garantita dallo Stato. Risulta quindi agevolata l’operatività anche
dei revisori, che devono accertare l’esistenza della continuità aziendale al 31.12.2019, ma anche delle
banche che potranno procedere all’erogazione dei finanziamenti garantiti con la sola eccezione delle
imprese che già risultavano non meritevoli prima della pandemia.
Si potrebbero però creare dei problemi, inceppando il meccanismo, se si verificassero degli
atteggiamenti che inducessero, da un lato, i revisori a non esprimersi sulle valutazioni in ordine alla
continuità o anche soltanto sui fattori di incertezza che anche gli amministratori devono rappresentare
nella nota integrativa e, dall’altro, le banche a procedere a valutazioni del merito creditizio “ordinarie”,
che non sarebbero coerenti con la situazione straordinaria che stiamo attraversando.