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Home/Contabilità/Controllo SRL: nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale

Controllo SRL: nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale

Andrea La Martina / 31 Luglio 2019
Controllo SRL
Contabilità

Controllo SRL: nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale

In seguito all’approvazione della legge di conversione del Decreto Sblocca Cantieri sono state introdotte delle importanti novità in merito alla nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale. Entriamo quindi nei dettagli e scopriamo assieme di cosa si tratta.

Società a responsabilità limitata

Con il decreto legislativo numero 14/2019 è stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento, ovvero il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, questo decreto ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con conseguenti risvolti tributari. Il testo, inoltre, ha portato una serie di modifiche concernenti l’organo di controllo delle Società a responsabilità limitata.

In particolare, grazie al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sono state abbassate le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl, ampliando in questo modo la platea di soggetti che potranno ricoprire tale incarico. È anche intervenuto nella regolazione della mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale in presenza di gravi irregolarità degli amministratori.

L’estensione dell’obbligo, con limiti ritenuti troppo bassi, ha scatenato una serie di polemiche e proprio per questo motivo, con il Decreto Sblocca Cantieri, si è assistito ad un raddoppiamento dei parametri e modiche alle regole sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle SRL.

Nel corso degli anni il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi, tra cui ad esempio l’introduzione del revisore legale, sindaco unico o organo monocratico. In particolare, per le società a responsabilità limitata, sono state introdotte delle importanti modifiche che hanno avuto l’intento di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa. Proprio partendo da questo presupposto, è stata prevista l’estensione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Nuovi limiti per la nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale

L’articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, aveva contribuito a riscrivere in modo integrale il secondo e terzo comma dell’articolo 2477 cod. civ., prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria quando la società:

  • deve redigere l bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio per 10 unità.

Nel caso in cui nessuno dei limiti venisse superato per tre esercizi consecutivi, non vi era più l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore.

Con l’introduzione dell’articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della L. 55/2019, si è assistito ad una nuova rimodulazione dei limiti.

Ebbene, mentre sono confermati i primi due limiti,ovvero redazione del bilancio consolidato e controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, sono state apportate delle modifiche al terzo parametro. A tal proposito, dovete sapere che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste quando, per due esercizi consecutivi, si supera almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
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Tags: collegio sindacale, Controllo SRL, revisore

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