FISCO – ISA: ecco le cause di esclusione
FISCO – ISA: ecco le cause di esclusione
Grazie alla circolare numero 20 del 9 settembre 2019, l’Agenzia Delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quelle che sono le cause di esclusione dagli ISA.
In particolare, dovete sapere che l’esclusione ISA vige per l’anno di inizio attività, mentre dall’anno successivo l’esclusione richiede altre motivazioni. Ecco quindi di seguito i casi ammessi nell’interpello Agenzia delle Entrate.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Di regola, ai fini dell’esonero dall’applicazione degli ISA, l’inizio attività è quello in cui l’impresa comunica all’amministrazione finanziaria la relativa dichiarazione. Tuttavia è possibile non applicare gli indici di affidabilità fiscale anche negli anni successivi, a patto che vi siano validi motivi, ovvero la società si trovi in un periodo di “non normale svolgimento dell’attività”.
Chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 479/2019. Nel caso in questione, una società ha aperto l’attività nel dicembre 2017, presentando la richiesta di attribuzione partita IVA, e in seguito, nel gennaio 2018 ha effettuato l’iscrizione nel registro imprese, iniziando quindi l’attività nello stesso mese. Ebbene, gli ISA non si applicano nel periodo di imposta nel quale il contribuente ha iniziato l’attività oppure non si trova in un periodo di normale svolgimento della stessa.
Nel campo “Anno d’inizio attività” deve essere inserito ’anno in cui è stata effettuata “la relativa dichiarazione di inizio dell’attività all’Amministrazione Finanziaria“. Nel caso in esame, tale comunicazione è stata presentata nel dicembre del 2017 e pertanto l’esclusione dagli ISA per inizio attività concerne il 2017.
Se la società desidera applicare l’esclusione anche nell’anno successivo, allora deve trovarsi in uno dei casi di esclusione. Vediamo assieme di quali si tratta.
Cause esclusione ISA
Tra le cause che portano all’esclusione ISA si annoverano:
- periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché la costruzione dell’impianto da utilizzare si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
- si svolge esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, a patto che l’attività di ricerca non permetta la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.
In particolare, soffermandoci su società cooperative a mutualità prevalente, vi interesserà sapere che in base al DM di approvazione degli ISA del 23 marzo e 28 dicembre 2018 è prevista l’esclusione degli ISA se fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato, oppure operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. Per quanto concerne, invece, le società cooperative a mutualità prevalente, ma non esclusiva, non è prevista nessuna causa di esclusione.
Nel caso in cui un’azienda dia in affitto l’unica azienda per un lasso di tempo più o meno lungo, si configura una situazione di non normale svolgimento dell’attività in tutti i periodi d’imposta in cui l’azienda rimane in affitto. Durante questo periodo, quindi, non vengono applicati gli ISA.
Tra le altre casistiche da considerare, vi è quella della cessazione dell’attività prevalente. Ebbene, la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata viene considerata causa di esclusione dall’applicazione degli ISA soltanto se le due attività, quella prevalente cessata e quella che continua ad essere esercitata, non sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.
Per finire, ricordiamo che non vengono applicati gli ISA nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.