FISCO – Le lezioni di scuola guida? Non sono esenti Iva
FISCO – Le lezioni di scuola guida? Non sono esenti Iva
Importanti novità quelle che emergono da una sentenza del 14 marzo 2019 della Corte di giustizia UE, grazie alla quale è stata stabilita la non equivalenza delle lezioni di guida con l’insegnamento scolastico o universitario.
Le lezioni di scuola guida non sono esenti Iva
Così come si evince dalla sentenza del 14 marzo 2019 della Corte di giustizia UE, l’esenzione riguarda solo l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale e le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale Non sono esenti Iva, invece, le fatture per le lezioni automobilistiche impartite dalla scuola guida. Questo, in pratica, è il contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.
La Corte di giustizia Ue si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva Ce del 28 novembre 2006, n. 112 inerente alle esenzioni in materia di Iva. In particolare è stato stabilito che tale esenzione riguarda le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti”. È quindi facile dedurre che l’esenzione Iva non si applica alle lezioni di scuola guida, in quanto si tratta di una forma di insegnamento che non rientra in quelle di ambito scolastico oppure universitario.
A tal proposito ricordiamo che l’Agenzia delle entrate fa presente che l’articolo 132, paragrafo 1 della Direttiva Ce del 28 novembre 2006 individua tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’Iva:
- “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili”
- “le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico e universitario”.
Secondo i giudici unionali, quindi, l’insegnamento della guida automobilistica, pur riguardando diverse conoscenze di ordine pratico e teorico, non è equivalente alla nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, pertanto non è esente Iva.