Ripianamento delle perdite non obbligatorio
L’art. 6 D.L. 23/2020 ha previsto l’inapplicabilità dell’obbligo di ripianamento delle perdite che riducono il
capitale sociale oltre il terzo del suo ammontare o al di sotto del suo limite legale, come richiesto dal
Codice civile, registrate nel corso del 2020. Tuttavia, se la perdita del capitale è avvenuta in uno degli
esercizi chiusi anteriormente, la disapplicazione della disposizione civilistica non può essere invocata,
con il conseguente obbligo di convocazione dell’assemblea per la ricostituzione del capitale sociale nella
misura minima.