Contabilità Fiscale · Guida operativa
La flat tax al 15% (5% per le nuove attività) resta lo strumento più scelto da professionisti e piccole partite IVA. Ecco requisiti, coefficienti e le novità confermate per il 2026.
Cosa cambia
Il regime forfettario è il regime naturale delle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano impresa, arte o professione in forma individuale sotto una determinata soglia di ricavi. Istituito dalla L. 190/2014, è stato ridisegnato dalla Legge di Bilancio 2023 (che ha portato il tetto a 85.000 € per tutti) e successivamente confermato.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non stravolge il regime: mantiene il tetto dei ricavi a 85.000 € — nonostante le ipotesi di innalzamento a 100.000 € circolate in fase di discussione — e i coefficienti di redditività restano invariati. La novità principale è la proroga anche al 2026 della soglia di 35.000 € di reddito da lavoro dipendente o pensione (in luogo dei 30.000 € ordinari) come causa ostativa, utile a chi combina un lavoro dipendente con un'attività autonoma.
Il bilancio
Un regime pensato per la semplicità, a fronte di alcuni limiti sull'accesso e sulla deduzione dei costi.
Chi può accedere
Il regime è riservato alle sole persone fisiche — sono escluse tutte le società, di persone e di capitali, qualunque sia il fatturato.
Impresa, arte o professione in forma individuale, incluse imprese familiari e coniugali non societarie. Nessun limite di età.
Ricavi o compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno in caso di avvio in corso d'anno. Esclusi i compensi occasionali (redditi diversi).
Spesa complessiva per lavoro dipendente, accessorio o collaboratori non superiore a 20.000 € lordi nell'anno.
Novità 2026Chi nel 2025 ha percepito redditi da lavoro dipendente o pensione non superiori a 35.000 € (soglia prorogata dalla L. 199/2025, in luogo dei 30.000 € ordinari) può accedere o restare nel forfettario nel 2026. Il limite non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato.
Base imponibile
Il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi il coefficiente del proprio gruppo di settore. I valori sono confermati anche per il 2026.
| # | Gruppo di settore | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
| 2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 – (46.2–46.9) – (47.1–47.7) – 47.9 | 40% |
| 3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| 4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
| 5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
| 6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| 7 | Servizi di alloggio e ristorazione | (55 – 56) | 40% |
| 8 | Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64–66) – (69–75) – (85) – (86–88) | 78% |
| 9 | Altre attività economiche | (01–03) – (05–09) – (12–33) – (35–39) – (49–53) – (58–63) – (77–82) – (84) – (90–99) | 67% |
Come si calcola
Il calcolo segue tre passaggi: si applica ai ricavi il coefficiente di redditività del proprio settore, si sottraggono i contributi previdenziali versati, e sul risultato si applica l'aliquota del 15% (o 5% per i primi cinque anni delle nuove attività).
Per applicare l'aliquota ridotta occorre rispettare tutte le condizioni previste dalla norma:
Cause ostative
Non possono accedere al forfettario (art. 1, comma 57, L. 190/2014) i contribuenti che:
Fuoriuscita dal regimeSe ricavi e compensi sono compresi tra 85.000,01 e 100.000 € l'uscita decorre dall'anno successivo. Se superano 100.000 € l'uscita è immediata, dall'anno in corso, con applicazione dell'IVA già dalla fattura che determina lo sforamento.
Obblighi
Il forfettario resta un regime molto semplificato: nessun ISA, nessuna ritenuta d'acconto su ricavi e compensi, adempimenti IVA ridotti al minimo. Restano invece obbligatori:
Fattura elettronica — obbligo per tuttiDal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più l'esonero che valeva per chi restava sotto i 25.000 € di ricavi. Termini ordinari: fattura immediata entro 12 giorni dall'operazione, differita entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di omessa o tardiva emissione si applica la sanzione del 5% dei corrispettivi non documentati (da 250 a 2.000 € se non incide sul reddito).
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Domande frequenti
Contenuto a scopo informativo, aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). La normativa fiscale è soggetta a modifiche e a interpretazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate: per la valutazione del tuo caso specifico contattaci per una consulenza.