Abolizione esterometro

Abolizione esterometro

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Abolizione dell'esterometro

Dal 1° luglio 2022 È stato definitivamente abrogato l'esterometro, utilizzato fino ad ora da moltissime aziende italiane come mezzo per documentare all'Agenzia delle entrate le operazioni svolte con l'estero. Per regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Agenzia e dell'assolvimento dell'IVA, le imprese italiane dovranno da luglio in poi affidarsi alla fattura elettronica, utilizzando i nuovi tipi documento appositamente predisposti dall'Agenzia delle entrate.

L'utilizzo dell'esterometro, fino ad ora, era possibile in alternativa all'emissione della fattura elettronica. Dal 1° luglio verrà invece messo definitivamente nel cassetto e allora tutte le aziende dovranno essere in grado di utilizzare gli appositi tipi documento messi a disposizione dall'Agenzia, che alcuni già utilizzavano in via facoltativa. Nello specifico, i nuovi tipi documento permettono di emettere una autofattura elettronica o integrazione, a seconda dei casi, da annotare negli appositi registri IVA, in entrata e in uscita, per assolvere correttamente all'imposta dovuta. Vediamo come fare, a seconda che ci troviamo nella posizione di fornitori o di acquirenti, e quali scadenze è bene tenere a mente.

  

Il primo luglio l'abolizione dell'esterometro.

Cosa cambia con l'abolizione esterometro?
Al fine di regolarizzare le proprie posizioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'assolvimento dell'IVA, l'esterometro è stato sostituito in toto dalla fattura elettronica e dalle nuove tipologie di documento predisposte dall'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di documenti che consentono di emettere una autofattura elettronica o integrazione, da annotare nei registri IVA (sia in entrata sia in uscita) al fine di assolvere l'imposta dovuta.
Ricorda di inviare la fattura di cortesia al tuo cliente estero!

Abolizione esterometro e ricezione di fattura
Quando sei tu a dover emettere una fattura a un cliente estero, procedi semplicemente all'emissione della fattura elettronica, seguendo il consueto iter e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita.
NOTA BENE: essendo un soggetto estero, utilizza il codice di 7 X (xxxxxxx).
Nel campo relativo all'ID Paese, invece, ricorda di inserire la sigla corrispondente al Paese di residenza del cessionario/committente. Per il CAP utilizza la forma convenzionale dei 5 zeri (00000).

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia, mentre al nostro cliente estero invieremo la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità).

Ciclo Passivo
Se ricevi delle fatture (passive) da un fornitore estero, i passaggi da ricordare si complicano leggermente. Sarà infatti tuo compito emettere una fattura elettronica utilizzando i documenti TD17, TD18, TD19.

Nello specifico:
TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72

Per una corretta liquidazione dell'IVA, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata sia in quello di uscita, al fine di permettere la corretta liquidazione IVA.

ATTENZIONE: è fondamentale rispettare tutte le tempistiche previste dall'Agenzia delle Entrate per l'emissione e l'invio delle autofatture.

In fase di compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 presta attenzione a riportare tutti i dati dell'operazione descritti nella fattura originale, compresi quelli del fornitore (nella sezione Cedente/Prestatore).

La fatturazione nel ciclo passivo

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una Auto Fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19:

TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE;
TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72.

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall'Agenzia delle entrate, arrivata ora alla versione 1.6 con l'aggiornamento di febbraio, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell'IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Segnaliamo anche che l'Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell'operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.

Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell'operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all'interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro rilasciata dall'Agenzia delle entrate. Ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva.

Le prossime scadenze
Per chi sta ancora utilizzando l'esterometro e intende continuare a farlo per tutto il periodo utile, ovvero fino al 30 giugno 2022, ricordiamo che il suo invio deve essere fatto con cadenza trimestrale ed entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle operazioni. Pertanto, per le operazioni eseguite dall'inizio del 2022, l'esterometro dovrà essere inviato:

entro il 30 aprile 2022 per le operazioni relative a gennaio, febbraio e marzo 2022. Cadendo tale giornata di sabato, il termine è esteso fino al 2 maggio 2022;
entro il 31 luglio 2022 per le operazioni relative ad aprile, maggio e giugno. Il termine è esteso fino al 22 agosto 2022 in considerazione del periodo feriale estivo.
è comunque consigliabile familiarizzare il prima possibile con il nuovo metodo di comunicazione e di utilizzo dei tipi documento dedicati alle integrazioni/autofatture, in modo da non farsi trovare impreparati quando dal 1° luglio scatterà il nuovo adempimento.

Infine, ricordiamo anche che dal 1° luglio si inizierà ad utilizzare la nuova versione del tracciato per la fattura elettronica, vale a dire la versione 1.7, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate proprio in relazione all'eliminazione dell'esterometro e all'introduzione delle nuove modalità di comunicazione.

Disciplinato dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 127/2015, l'Esterometro è il documento obbligatorio per i soggetti passivi, tramite cui si comunicano all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.
Dal primo luglio 2022, si ricorre alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere utilizzando lo SdI (Sistema di Interscambio), già usato per la fatturazione elettronica, con le medesime regole e scadenze.
Sono obbligati alle comunicazione facenti capo all'Esterometro tutti i soggetti passivi IVA residenti fiscalmente in Italia, in caso di cessione di beni e prestazioni di servizi verso soggetti all'estero. Dal primo luglio 2022, tale obbligo è esteso ai contribuenti forfettari con ricavi e compensi oltre 25mila euro ed enti no profit e ASD con ricavi tra 25mila e 65mila euro.
Sono esonerati dall'Esterometro soltanto i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione elettronica, ossia i produttori agricoli in regime speciale.
L'esterometro va compilato per tutte quelle operazioni non già note al Fisco, per la precisione quelle tra soggetti passivi IVA dei quali uno dei due è residente in Italia e l'altro è stabilito all'estero. L'importo minimo per le operazioni rientranti nell'esterometro è stabilito in 5mila euro.
Sono escluse dall'esterometro le operazioni già note al Fisco, ad esempio quelle per le quali è stata presentata dichiarazione doganale oppure quelle trasmesse con fattura elettronica. Sono escluse le operazioni con l'estero fuori campo IVA fino a 5mila euro.
Le fatture transfrontaliere sono quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato.
Per "transfrontaliere", si intende la casistica di operazioni soggette a fattura che non si risolve per intero in Italia ma che coinvolge soggetti fiscalmente residenti in Paesi diversi.
Con il passaggio al sistema SdI e al formato fattura elettronica, si passa dalla comunicazione trimestrale alla trasmissione telematica per singola operazione: entro 12 giorni per le operazioni attive; entro 15 giorni dalla ricezione della fattura per quelle passive.
L'autofattura nell'Esterometro, per le operazioni transfrontaliere realizzate dal primo luglio 2022, si indica con il tipo di Documento TD17: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero.
Il modello INTRA (elenco Intrastat) riguarda le operazioni imponibili tra soggetti intracomunitari: acquisti e cessioni di beni, prestazioni di servizi. Da gennaio 2022 va trasmesso a cadenza mensile per acquisti totali, trasmesso a cadenza mensile dal 2022, pari a 350mila euro.

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