Contabilità Fiscale · Guida operativa
È il regime contabile obbligatorio per le società di capitali e per le imprese che superano determinate soglie di ricavi. Prevede scritture più articolate e la determinazione del reddito per competenza.
Le basi
Ogni soggetto che esercita attività d'impresa è obbligato alla tenuta delle scritture contabili; l'elenco dei registri cambia in base al tipo di contabilità. La contabilità ordinaria è il regime più completo: naturale e obbligatorio per le società di capitali e per le imprese che superano le soglie di ricavi, mentre le imprese minori sotto tali soglie possono optare per la contabilità semplificata. Sono esonerati dalla tenuta delle scritture i contribuenti forfettari (comunque tenuti a numerare e conservare le fatture emesse e ricevute).
Gli obblighi contabili sono disciplinati dal DPR 600/1973 (artt. 13–22) ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'accertamento; la determinazione del reddito d'impresa segue invece le regole del TUIR (DPR 917/1986).
Ambito soggettivo
L'obbligo scatta per due vie: alcuni soggetti lo sono sempre, altri solo al superamento delle soglie di ricavi.
Sotto le soglieLe imprese minori che non superano 500.000 € (servizi) o 800.000 € (altre attività) applicano naturalmente la contabilità semplificata, ma possono sempre optare per l'ordinaria con vincolo triennale.
Adempimenti
I contribuenti in regime ordinario tengono le scritture indicate agli artt. 14, 15 e 21 del DPR 600/1973; le società di capitali aggiungono i libri sociali.
Determinazione del reddito
È il tratto che distingue l'ordinaria dalla semplificata e dal forfettario, che ragionano invece per cassa.
Costi e ricavi si registrano nell'esercizio di maturazione, a prescindere dalla data di pagamento o di incasso, con le opportune scritture di assestamento a fine anno.
Rilevano invece gli incassi e i pagamenti effettivi del periodo d'imposta: il reddito segue i flussi finanziari, non la competenza economica.
Costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediante scritture di assestamento rilevate a fine anno.
Dalla tenuta dei libri alla determinazione del reddito per competenza, fino al bilancio: ce ne occupiamo noi, con la comodità della piattaforma online.
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Domande frequenti
Contenuto a scopo informativo, aggiornato ai limiti in vigore nel 2026 (art. 18 DPR 600/1973, soglie L. 197/2022). La normativa è soggetta a modifiche: per il tuo caso specifico contattaci per una consulenza.