LA SOCIETÀ SEMPLICE
La forma più semplice di società di persone è la Società Semplice (S.s.), che
può avere ad oggetto solo e unicamente l'esercizio di un'attività economica non
commerciale. Per questo di norma viene utilizzata per le attività agricole, che
hanno questa caratteristica. Come detto sopra, prevede una responsabilità
illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni sociali: quando si
parla di responsabilità illimitata si intende che, come detto prima, i soci
rispondono con tutti i loro beni anche personali, mentre "solidale" significa
che i creditori possono avvalersi per la soddisfazione delle proprie richieste
anche su uno solo dei soci, oppure su tutti. Se il creditore si rivolgesse a uno
dei soci, questi può chiedere che vengano prima presi in considerazione i beni
della società, e solo in un secondo momento quelli suoi personali in caso in cui
questi non fossero sufficienti.
Altre caratteristiche salienti della Società Semplice sono:
non è previsto il fallimento
non è prevista l'assemblea dei soci
per modifiche sostanziali della società è necessario il consenso di tutti i
soci, a meno che l'atto costitutivo stabilisca diversamente
per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria, è affidata a ciascun socio che
può prendere decisioni in autonomia
per quanto riguarda l'amministrazione straordinaria, in sede di costituzione
della società si deve decidere se prevede un'amministrazione congiunta o
disgiunta
è possibile prevedere che siano solo alcuni dei soci, e non tutti, a provvedere
all'amministrazione della società |
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LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Nella Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) vi sono i soci accomandatari e
i soci accomandanti. I primi saranno coloro che si occuperanno di amministrare e
gestire la società e avranno responsabilità illimitata e solidale sulle
obbligazioni della società (come abbiamo visto poco sopra per la Società
Semplice). I soci accomandanti invece non partecipano all'amministrazione della
società stessa e rispondono di norma per le obbligazioni sociali solo per una
quota: attenzione però che, se un socio accomandante acconsentisse
all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale della Società, anche lui
in questo caso risponderebbe illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni
sociali, esattamente come avviene per i soci accomandatari.
I soci accomandanti:
non possono amministrare la società
non possono concludere affari in nome della società salvo procure speciali, pena
l'assunzione ancora una volta di responsabilità illimitata e solidale sulle
obbligazioni sociali e anche l'esclusione dalla società
possono lavorare sotto la direzione degli amministratori
possono, se previsto dall'atto costitutivo, avere un ruolo consultivo, dare
autorizzazioni, avere un ruolo di sorveglianza
hanno il diritto a controllare annualmente il bilancio, i libri sociali, i
documenti della società
di norma partecipano alla nomina e alla revoca degli amministratori (decisione
che viene presa per maggioranza e non per unanimità)
alla morte del socio accomandante, la sua quota può essere trasmessa ad eredi,
così come può di norma essere ceduta con voto di maggioranza (salvo diverse
indicazioni dell'atto costitutivo) |
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LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
L'ultima forma di Società di Persone che andremo a prendere in considerazione
è la Società in Nome Collettivo (S.n.c.), la più utilizzata per quanto riguarda
ad esempio gli esercizi commerciali.
Per costituirla è necessario un atto pubblico o una scrittura privata
autenticata dal Notaio, è necessario che l'atto costitutivo sia iscritto al
Registro delle Imprese. Se questo non avviene, la Società in Nome Collettivo
esisterebbe comunque, ma sarebbe irregolare e i rapporti tra società e terzi
ricadrebbero sotto quanto previsto non per le S.n.c., ma per le Società
Semplici.
Una Società in Nome Collettivo:
deve contenere nella ragione sociale il nome di almeno uno dei soci
non prevede l'esistenza di un capitale minimo
non ha personalità giuridica e prevede la responsabilità illimitata e solidale
dei soci (vedi quanto scritto più sopra) per le obbligazioni sociali
prima di potersi rivalere sul patrimonio dei soci o di uno dei soci, un
creditore dovrà prima rivolgersi al patrimonio della società,
è soggetta al fallimento, che comporta anche il fallimento di tutti i soci
non prevede assemblea dei soci
prevede che modifiche sostanziali della società possano essere effettuare solo
con il consenso unanime dei soci, a meno che l'atto costitutivo non disponga
diversamente
prevede che tutti i soci, disgiuntamente dagli altri, possono compiere atti di
amministrazione e rappresentanza. Di norma gli atti di amministrazione
straordinaria devono essere effettuati congiuntamente dai soci. |
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